Art. 2.
(Modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 38 - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Le questioni di cui al presente articolo sono decise, ai soli fini della competenza,

 

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in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».